dichiarazione di fallimento | Konkurs
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A norma dell'art. 172 cifra 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. La decisione del giudice del fallimento può essere impugna- ta entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). La debitrice sostiene di avere estinto il debito prima della dichiarazione di fallimen- to. Ciò trova conferma nei documenti allegati al reclamo. In data 22 febbraio 2021 la creditrice ha scritto all'Ufficio esecuzione e fallimenti, confermando che la debi- trice ha provveduto al pagamento a saldo dell'esecuzione comprese le spese e gli interessi (act. B3). In data 11 marzo 2021 la creditrice si è rivolta al Tribunale re- gionale Moesa, indicando che la pretesa messa in esecuzione è stata pagata pri- ma della decisione del 3 marzo 2021 e che pertanto non era più sua intenzione chiedere il fallimento (act. B4). A fronte di tali prove la domanda di fallimento dev'- essere respinta.
E. 2 L'autorità precedente ha disposto il versamento dell'importo di CHF 1'300.00, già anticipato dalla creditrice, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Re- gione Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive. La debitrice non è gravata da tale versamento; in relazione a questo aspetto il reclamo è quindi
E. 3 Il reclamo, manifestamente fondato nella misura della sua ammissibilità, può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
E. 4 Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
E. 5 Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 25 maggio 2021 N. d'incarto KSK 21 10 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Parti A._____ SA reclamante patrocinato dall'avv. Leandro Noi, Casella postale 9, 6556 Leggia contro C._____ resistente Oggetto dichiarazione di fallimento Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa del 03.03.2021, comunicata il 03.03.2021 (no. d'incarto 335-2021-39). Comunicazione 28 maggio 2021
2 / 4 Ritenuto in fatto: A. La C._____ ha escusso la A._____ SA per gli importi di CHF 50.00 e di CHF 8'912.50 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2020. Il precetto esecutivo, avverso il quale non è stata presentata opposizione, è stato notificato alla debitrice il 30 settembre 2020, la comminatoria di fallimento il 9 dicembre 2020. Il 5 febbraio 2021 la creditrice ha inoltrato al Tribunale regionale Moesa la domanda di falli- mento. B. In esito all'udienza del 3 marzo 2021, al quale nessuno si è presentato, il Presidente del Tribunale Moesa ha pronunciato il fallimento della debitrice a far tempo dal 3 marzo 2021, ore 11:15. Avverso tale decisione la debitrice ha presen- tato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendone l'annullamento. Il 16 marzo 2021 è stato concesso al reclamo l'effetto sospensivo. La creditrice non ha presentato osservazioni entro il termine impartito. Considerando in diritto: 1. A norma dell'art. 172 cifra 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. La decisione del giudice del fallimento può essere impugna- ta entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). La debitrice sostiene di avere estinto il debito prima della dichiarazione di fallimen- to. Ciò trova conferma nei documenti allegati al reclamo. In data 22 febbraio 2021 la creditrice ha scritto all'Ufficio esecuzione e fallimenti, confermando che la debi- trice ha provveduto al pagamento a saldo dell'esecuzione comprese le spese e gli interessi (act. B3). In data 11 marzo 2021 la creditrice si è rivolta al Tribunale re- gionale Moesa, indicando che la pretesa messa in esecuzione è stata pagata pri- ma della decisione del 3 marzo 2021 e che pertanto non era più sua intenzione chiedere il fallimento (act. B4). A fronte di tali prove la domanda di fallimento dev'- essere respinta. 2. L'autorità precedente ha disposto il versamento dell'importo di CHF 1'300.00, già anticipato dalla creditrice, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Re- gione Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive. La debitrice non è gravata da tale versamento; in relazione a questo aspetto il reclamo è quindi
3 / 4 inammissibile. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza segue, per contro, la soccombenza della creditrice. La debitrice avrebbe potuto far valere l'avvenuto pagamento in occasione dell'- udienza del 3 marzo 2021 dinnanzi al Tribunale regionale, alla quale, nonostante regolare citazione, non si è presentata. I costi della procedura di reclamo sono quindi da porre a suo carico (art. 108 CPC). Di riflesso, essa non ha diritto a ripeti- bili. Eventuali pretese di rimborso relative ai costi procedurali dovranno – in as- senza di un'esplicita transazione giudiziaria – essere fatte valere direttamente tra le parti. 3. Il reclamo, manifestamente fondato nella misura della sua ammissibilità, può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
4 / 4 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 3 marzo 2021 (inc.
n. 335.21.39) è modificata come segue: "1. La domanda di fallimento è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico della C._____. L'importo di CHF 1'300.00, già anticipato dall'istante, è versato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive. 3. […] 4. […]" 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico di A._____ SA. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: